Art. 30.
(Conferimenti).

      1. Nell'atto costitutivo della società possono essere previsti conferimenti da parte dei soci sia in denaro sia in natura.
      2. Il valore dei conferimenti in natura è determinato dai soci concordemente.
      3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.